PNRR – Via alla riforma dei servizi locali

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di razionalizzazione

PNRR
di La Posta del Sindaco
19 Dicembre 2022

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, il 16 dicembre scorso in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza). Il decreto, spiega una nota di Palazzo Chigi, si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti. Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto, e si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari. Sentita anche l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Principi
L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono – si legge nel decreto - a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata,  trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Esclusioni
Le disposizioni del decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea.

Durata limitata
La durata dell’affidamento è fissata dall’ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti proposti dall’affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio.

Servizi diversi
Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

Aggregazioni incentivate
Nelle città metropolitane è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell’interesse degli altri comuni.


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